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COME FARE PER

L'informazione alla popolazione

Come Fare:
La collaborazione della popolazione è uno dei fattori che concorre alla risoluzione dell’emergenza.

E’ quindi necessario che la popolazione sia adeguatamente informata sui rischi cui è esposta, sulle procedure e modalità di intervento, sui comportamenti da adottare per ogni singolo rischio e sull’organizzazione dei soccorso.

Nella progettazione dell’informazione occorre definire i tempi dell’informazione che si sviluppa in tre momenti:

Informazione Preventiva, ha lo scopo di mettere ogni individuo nella condizione di conoscere il rischio a cui è esposto, di verificare i segnali di allertamento e di assumere i corretti comportamenti di autoprotezione in situazione di emergenza.

Informazione in Emergenza, tende ad assicurare l’attivazione di comportamenti da parte della popolazione al manifestarsi di condizioni che denunciano un’emergenza prevedibile (fase di preallarme) o al verificarsi dell’emergenza (fase di allarme). Informazione Post-Emergenza, ripristina lo stato di normalità attraverso segnali di cessato allarme.

Modalità e mezzi di comunicazione: Per quanto concerne la modalità di comunicazione, in caso di emergenza prevedibile, se l’evento lascia un adeguato margine di tempo, si farà ricorso a messaggi scritti, che non danno adito ad interpretazioni o a distorsioni verbali (videogiornali, manifesti, comunicati stampa, ecc.), diramati a mezzo emittenti radio-televisive e organi di stampa. Nel caso di emergenza immediata si potrà fare ricorso all’impiego di sistemi di megafonia mobile (autovetture del Comando Polizia Municipale). Per il segnale di fine emergenza le modalità ritenute più idonee.

I contenuti:

Se informazione preventiva:

Natura del rischio e possibili conseguenze sulla popolazione, sul territorio e sull’ambiente messaggi e segnali di emergenza e loro provenienza prescrizioni comportamentali, differenziate sulla base della distribuzione spaziale e temporale dell’intensità degli effetti dell’evento o della presenza di strutture particolarmente vulnerabili. Procedure di soccorso

Se informazione in Emergenza:

I comportamenti da adottare. Il fenomeno in atto o previsto. Le misure di autoprotezione da adottare. Le Autorità e gli Enti a cui rivolgersi per informazioni, assistenza, soccorso e con in quali eventualmente collaborare.

Nel caso in cui si preveda un provvedimento di evacuazione si dovranno comunicare le aree di attesa preventivamente individuate La Legge 3 agosto 1999, n.265, trasferisce al Sindaco “Le competenze del Prefetto in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali, di cui all’art. 36 del regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970 n.996 approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981 n.66” il Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n.334, ribadisce, relativamente ai pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, che il “comune, ove è localizzato lo stabilimento soggetto a notifica, porta tempestivamente a conoscenza della popolazione le informazioni fornite dal gestore, eventualmente rese maggiormente comprensibili”.

“Le informazioni sulle misure di sicurezza da adottare e sulle norme di comportamento da osservare in caso di incidente sono comunque fornite dal comune alla persone che possono essere coinvolte in caso di incidente rilevante verificatosi in uno degli stabilimenti soggetti al D.L. n.334”