Descrizione
Il decreto legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito dalla legge 20 aprile 2026, n. 50 ha previsto all’art. 6 che la carta d’identità elettronica (CIE), rilasciata a decorrere dal 30 luglio 2026 a soggetti di età pari o superiore a settanta anni, al momento della richiesta di rilascio, ha una durata ILLIMITATATA.
Conseguentemente, il documento non è soggetto a rinnovo periodico e conserva la propria efficacia senza alcuna scadenza temporale. A tal fine nel campo grafico del documento dedicato alla data di scadenza è riportata la dicitura “ILLIMITATA” e nell’area MRZ (Machine Readable Zone), il campo relativo alla data di scadenza assume il valore 990101.
Resta fermo che il certificato di autenticazione associato alla CIE mantiene una validità massima di dieci anni dalla data di emissione. Decorso tale periodo, non sarà più possibile utilizzare la CIE per l’accesso ai servizi digitali mediante la funzionalità “Entra con CIE”. Il cittadino ultrasettantenne che intenda continuare a fruire dei servizi online oltre il predetto termine dovrà richiedere l’emissione di una nuova CIE.
I controlli ai varchi automatici di frontiera potranno essere superati entro i primi 10 anni di vita del documento a decorrere dalla data di rilascio. Decorso tale termine, l’attraversamento della frontiera potrà avvenire unicamente mediante controllo a vista del documento.
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Ultimo aggiornamento
21/08/2026 08:07